In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell'inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta. L'inventario e' fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni. Se la persona deceduta apparteneva all'equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto lino al giorno della sua morte. Di tutte le operazioni e' fatta menzione nel giornale generale e di contabilita'. Compiuto l'inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.

Testo vigente dal 21 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art391 · fonte del testo

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