Art. 39 — Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali
L'utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, e' autorizzata con atto nel quale sono indicati:
- 1)le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione;
- 2)la specie dei materiali o delle merci;
- 3)la durata dell'utilizzazione;
- 4)il canone da corrispondere;
- 5)le altre eventuali condizioni. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice.
Testo vigente dal 21 aprile 1952
