Art. 243 — Annotazioni sulle matricole
Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalita' e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
- 1)la qualifica all'atto dell'immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l'immatricolazione;
- 2)le attestazioni di benemerenze civili e militari;
- 3)il cambiamento di domicilio;
- 4)l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l'anno in cui l'iscritto compie il diciottesimo anno di eta';
- 5)l'esito di leva;
- 6)ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
- 7)l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
- 8)il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
- 9)il nulla osta dell'autorita' marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237;
- 10)il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui e' richiesto;
- 11)la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
- 12)i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali, o di altre qualiliche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
- 13)i periodi di inabilita' al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
- 14)l'eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
- 15)le pene disciplinari;
- 16)le condanne per reati marittimi o comuni;
- 17)la cancellazione della matricola e i motivi che l'hanno determinata. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria. Sulla matricola e' applicata la fotografia dell'iscritto.
Testo vigente dal 21 aprile 1952
