Art. 284 — Ganci delle macchine agricole semoventi

1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie: A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg; B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg; C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg; D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino; D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg; D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg. 2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalita' di esecuzione delle stesse nonche' le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art284 · fonte del testo

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