1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimita' o entro la carreggiata, nonche' quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata. 2. I segnali complementari si suddividono in:

  • a)delineatori normali di margine;
  • b)delineatori speciali;
  • c)mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;
  • d)isole di traffico.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art172 · fonte del testo

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