Art. 2 — Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati

All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, e' effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato e' ridotto a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni".

Testo vigente dal 7 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;512~art2 · fonte del testo

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