Art. 11 — Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi

Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse e' arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita' dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 7 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-02;512~art11 · fonte del testo

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