L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale e' regolato, per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni. I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia", appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui al comma precedente per il periodo 1 luglio 1958-30 giugno 1959. La revisione prevista dall'art. 7 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, modificato con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, sara' effettuata per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso. Gli atti aggiuntivi di cui al secondo comma, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1958-59 sara' provveduto a carico del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. La somma, di cui al precedente comma sara' ripartita fra le suddette quattro Societa' ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 giugno 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-26;351~art1 · fonte del testo

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