Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Reclutamento straordinarlo di subalterni in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza tra gli ufficiali di complemento combattenti, partigiani e reduci del Corpo stesso
Legge 21 dicembre 1948, n. 1579
- Aggiornato al
- 31 gennaio 1949
- Articoli
- 10
- Versioni storiche
- 10
- Art. 1Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad effettuare un reclutamento straordinario di…
- Art. 2Per partecipare al concorso per titoli di cui al precedente art. 1, i subalterni di…
- Art. 3Apposita commissione nominata dal Ministro per le finanze, composta dai seguenti…
- Art. 4I vincitori del concorso sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo…
- Art. 5Conseguita la nomina in servizio permanente effettivo i sottotenenti debbono frequentare…
- Art. 6Formano oggetto d'insegnamento del corso di cui al precedente art. 5, le seguenti…
- Art. 7I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del…
- Art. 8I sottotenenti, che negli esami di fine corso abbiano riportato in una o piu' materie un…
- Art. 9Il ricollocamento in congedo con la conseguente reiscrizione di ufficio dei sottotenenti…
- Art. 10Il bando di concorso per il reclutamento straordinario di cui all'art. 1 della presente…
