Per la promozione a tenente dei sottotenenti in servizio permanente del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), si applica la disposizione dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Qualora detti ufficiali provengano dai capitani o dai tenenti di complemento, conseguono la promozione a tenente nel ruolo del servizio permanente, con riserva di anzianita' assoluta e relativa, dopo un anno di anzianita' da sottotenente in servizio permanente.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-23;476~art11 · fonte del testo

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