Il Consorzio di credito per le opere pubbliche e' autorizzato, anche in deroga alla legge istitutiva ed allo statuto, a concedere alla seconda Universita' di Roma mutui anche obbligazionali, fino al limite di lire 75.000 milioni in tre anni, a partire dall'anno 1979, per le spese di progettazione, costruzione, direzione dei lavori e collaudo delle opere per la realizzazione del complesso edilizio dell'Universita', nonche' al finanziamento dei programmi di costruzione ivi comprese le ulteriori spese eventualmente necessarie per l'acquisizione di aree e di edifici, le spese per l'urbanizzazione di terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l'arredamento di base. Agli oneri derivanti dagli incrementi dei ruoli organici del personale non docente di cui al precedente articolo 5, alle spese per il contributo di funzionamento, acquisto e noleggio delle attrezzature didattiche e scientifiche, alle spese per la ricerca scientifica, agli assegni di studio e ai contributi alle opere universitarie, nonche' alle spese di primo funzionamento ed all'installazione di eventuali strutture prefabbricate - previste come lotti funzionali del progetto generale - atte ad accelerare il processo di reale attivazione della nuova Universita', valutati per l'esercizio finanziario 1979 in lire 5 miliardi, si provvedera' mediante prelievo di una quota corrispondente dei mutui di cui al precedente comma. I mutui di cui al primo comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra l'Universita' di cui alla presente legge e l'ente mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire, per ciascun mutuo, dall'esercizio finanziario nel quale il mutuo stesso sara' stato contratto. Le rate di interesse e ammortamento saranno iscritte, con distinta imputazione, negli stati di previsione della spesa di detto Ministero. Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti ivi compresa l'emissione delle obbligazioni di contro-partita, sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Testo vigente dal 18 aprile 1979

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;122~art6 · fonte del testo

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