Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficolta' che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficolta' potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:

  • a)le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;
  • b)nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'inchiesta svolta ha permesso di determinare che la persona che si trova nello Stato di detenzione non e' manifestamente quella indicata dal mandato;
  • c)il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che gia' ha nei confronti di un altro Stato.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art97 · fonte del testo

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