contro l'amministrazione della giustizia 1. La Corte esercitera' la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni della amministrazione della giustizia se sono perpetrati intenzionalmente: (a) fornire falsa testimonianza malgrado l'obbligo assunto di dire la verita' in applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1; (b) presentare elementi di prova che le parti conoscono essere falsi o falsificati; (c) subornare testi, ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un teste, attuare misure di ritorsione nei confronti di un teste per la sua testimonianza o distruggere o falsificare elementi di prova o intralciare la raccolta di tali elementi; (d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di obbligarlo o persuaderlo a non ottemperare, o ad ottemperare impropriamente ai suoi obblighi; (e) attuare misure di ritorsione nei confronti di un funzionario della Corte per il dovere espletato da questi o da un altro funzionario; (f) sollecitare o accettare retribuzioni illecite in qualita' di funzionario o agente della Corte, in relazione alle proprie mansioni ufficiali. 2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della Corte sulle violazioni di cui al presente Articolo saranno quelli previsti nelle Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove. Per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai procedimenti di cui al presente Articolo ci si atterra' alla legislazione interna dello Stato a cui ci si rivolge. 3. In caso di condanna, la Corte puo' comminare una pena detentiva non superiore a cinque anni o un'ammenda in conformita' con le Regole Procedurali e di Ammissibilita' delle Prove, oppure entrambe. 4. (a) Gli Stati Parte estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati contro l'integrita' dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della giustizia indicati nel presente Articolo commessi nel proprio territorio o da loro cittadini; (b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterra' opportuno lo Stato Parte sottoporra' il caso alle sue autorita' competenti ai fini del procedimento. Dette autorita' competenti tratteranno tali casi con diligenza e mobiliteranno risorse sufficienti perche' si possano svolgere con efficienza.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art70 · fonte del testo

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