dei giudici 1.I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza. 2. I giudici non esercitano alcuna attivita' che potrebbe essere incompatibile con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza. 3.I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attivita' di carattere professionale. 4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 e' decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non partecipera' all'adozione della decisione.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art40 · fonte del testo

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