crimine sine lege 1. Una persona e' penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte. 2. La definizione dei crimini e' interpretata tassativamente e non puo' essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che e' oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna. 3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art22 · fonte del testo

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