1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui all'articolo 5. 2. Nell'ipotesi preveduta dall'articolo 13, lettere a) o c) la Corte puo' esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformita' delle disposizioni del paragrafo 3:

  • a)lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'atto o l'omissione in oggetto o, se il crimine e' stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile;
  • b)lo Stato del quale la persona accusata ha la nazionalita'. 3. Se e' necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato puo', con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. Lo Stato accettante Corte coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformita' al capitolo IX.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art12 · fonte del testo

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