[1]Energia

[2]1. Le Parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia per lo sviluppo economico e sociale e si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:

  • a)diversificare gli approvvigionamenti energetici per rafforzare la sicurezza energetica e sviluppare forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, compresi, tra l'altro, i biocombustibili e le biomasse e l'energia eolica, solare e idrica;
  • b)sostenere lo sviluppo di politiche volte ad accrescere la competitivita' delle energie rinnovabili;
  • c)pervenire ad un utilizzo razionale dell'energia con contributi dal lato sia della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale dell'energia;
  • d)incentivare i trasferimenti di tecnologia ai fini della produzione e dell'utilizzo sostenibili di energia;
  • e)migliorare lo sviluppo delle capacita' e agevolare gli investimenti nel settore dell'energia, tenendo conto dei principi di trasparenza, non discriminazione e compatibilita' di mercato;
  • f)promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia;
  • g)scambiare opinioni sugli sviluppi nei mercati mondiali dell'energia, compresa l'incidenza sui paesi in via di sviluppo. 2. A tal fine, le Parti prendono le opportune iniziative per promuovere, in particolare nei contesti regionali e internazionali esistenti, le seguenti attivita' di cooperazione:
  • a)cooperazione nell'elaborazione delle politiche energetiche e scambio d'informazioni attinenti alle politiche energetiche;
  • b)scambio d'informazioni sulla situazione e sulle tendenze del mercato, dell'industria e delle tecnologie nel settore dell'energia;
  • c)realizzazione di studi e ricerche comuni;
  • d)aumento del commercio e degli investimenti nel settore dell'energia.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art17 · fonte del testo

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