[1]Articolo X Composizione di reclami e ricorsi dei cittadini

[2]1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia convengono di sottoporre alle decisioni della Corte Internazionale di Giustizia qualsiasi reclamo o ricorso sostenuto da uno dei due Governi in favore di uno dei propri cittadini contro l'altro Governo per risarcimento di danni risultanti quale conseguenza di misure governative (eccettuate le misure concernenti proprieta' o interessi nemici) adottate dopo il 3 aprile 1948 dall'altro Governo e che coinvolgono la proprieta' o gli interessi di detto cittadino, ivi inclusi contratti stipulati con le Autorita' debitamente autorizzate di detto altro Governo o concessioni da esso fatte. Resta inteso che l'impegno del Governo degli Stati Uniti d'America relativo a reclami e ricorsi sostenuti dal Governo italiano ai sensi del presente articolo, assunto in base e nei limiti dei termini e delle condizioni del riconoscimento, da parte degli Stati Uniti d'America, della giurisdizione obbligatoria della, Corte Internazionale di Giustizia ai termini dell'art. 36 dello Statuto della Corte, come enunciato nella dichiarazione del Presidente degli Stati Uniti d'America in data 14 agosto 1946. Le disposizioni del presente paragrafo non porteranno in alcun modo pregiudizio agli eventuali altri diritti di ciascun Governo di adire la Corte Internazionale di Giustizia o di sostenere e presentare reclami e ricorsi basati su pretese violazioni da parte di ciascun Governo, di diritti e doveri derivanti da Trattati, Accordi o principi di diritto internazionale. 2. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia convengono inoltre che detti reclami e ricorsi possono essere deferiti, invece che alla Corte, a qualsiasi Tribunale arbitrale concordato di mutuo accordo. Resta inteso che l'impegno di ciascun Governo, ai sensi del presente paragrafo, e' subordinato e limitato ai termini e alle condizioni dei trattati di arbitrato, delle convenzioni e degli altri accordi esistenti, e particolarmente a qualsiasi disposizione relativa alle funzioni del Senato degli Stati Uniti d'America e del Parlamento italiano. 3. Resta inoltre intero che nessuno dei due Governi sosterra' un reclamo o ricorso ai termini del presente articolo fino a quando il suo cittadino abbia esaurito i rimedi a sua disposizione avanti ai Tribunali amministrativi e giudiziari del Paese nel quale ha avuto origine il reclamo o ricorso.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artx · fonte del testo

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