ARTICOLO III NOTIFICHE -1. All'entrata in vigore di questo Accordo, la Parte ispezionata e ciascun Paese di Spiegamento stabiliranno canali che possano consentire di ricevere notifiche ed accusarne ricevuta continuativamente 24 ore su 24. -2. Subito dopo il ricevimento di una comunicazione dalla Parte ispezionante della sua intenzione di effettuare una ispezione in un Paese di Spiegamento, la Parte ispezionata notifichera' a sua volta al Paese di Spiegamento interessato tale intenzione nonche' la data e l'ora stimata di arrivo della squadra di ispezione al punto di entrata, la data e l'ora stimata di partenza dal punto di entrata per il luogo di ispezione, i nomi dei membri dell'equipaggio aereo e della squadra di ispezione, il piano di volo (incluso il tipo di aeromobile come in tale piano di volo specificato) presentato dalla Parte ispezionante in conformita' con le procedure fissate dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile, d'ora in poi definita ICAO, per gli aeromobili civili, e qualsiasi altra informazione relativa all'ispezione che sia stata fornita dalla Parte ispezionante. -3. Non meno di un'ora prima dell'ora stimata di partenza della squadra di ispezione dal punto di entrata per il luogo di ispezione, o nel caso di successive ispezioni effettuate in conformita' ai paragrafi 3, 4, 7 o 8 dell'Articolo XI del Trattato non meno di un'ora prima della partenza della squadra di ispezione dal luogo di ispezione per un altro luogo di ispezione, la Parte ispezionata informera' il Paese di Spiegamento del luogo di ispezione, descritto con il nome del luogo e con le coordinate geografiche, in cui l'ispezione verra' condotta.

Testo vigente dal 30 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-20;174~accordo-artiii · fonte del testo

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