A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale. Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle compagnie e gruppi portuali.

Testo vigente dal 10 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-21;498~art2 · fonte del testo

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