Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire ed a dare esecuzione all'aumento delle quote di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, nella misura che sara' deliberata ai sensi dei rispettivi statuti, il cui limite massimo e' stabilito nel 50 per cento e nel 100 per cento rispettivamente delle quote di 180 milioni di dollari, sottoscritte per l'ammissione nei due predetti Istituti, giusta la legge 23 marzo 1947, n. 132.

Testo vigente dal 6 luglio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-26;618~art1 · fonte del testo

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