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Civile
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili
Legge 13 ottobre 1969, n. 743
- Aggiornato al
- 15 marzo 1970
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e' sostituito dal seguente: "Ai mutilati…
- Art. 2In sostituzione dell'assegno di cui al precedente articolo, i mutilati e invalidi civili…
- Art. 3Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore ai 65 anni, che abbiano presentato…
- Art. 4All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche…
- Art. 5All'articolo 11 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche…
- Art. 6Le somme occorrenti per far fronte all'onere dipendente dalla concessione dell'assegno…
- Art. 7Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi…
- Art. 8All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire…
- Art. 9Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, con le modifiche ed integrazioni…
