Art. 9 — Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali e' inferiore a 10.000 chilogrammi. La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art9 · fonte del testo

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