Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attivita' dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa. I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione che sia richiesta per l'esercizio di tale controllo. In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto e' sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente. Per l'esercizio della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nel primo comma graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi, da farsi affluire alla entrate dello Stato, per essere riassegnate, nel limite delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta di cui al precedente comma. Il Ministro per la marina, mercantile e' autorizzato a corrispondere altresi' a carico dei fondi di cui al quinto comma speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art11 · fonte del testo

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