Per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599, le imprese interessate devono presentare le relative istanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le istanze devono essere corredate da un piano di investimento la cui attuazione abbia avuto inizio successivamente al 1 gennaio 1984. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1988. Per i cantieri maggiori e medi la misura del contributo e' elevata al 30 per cento dell'investimento. Eventuali variazioni ai piani di investimento devono essere proposte entro il 31 dicembre 1986 e sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Nei casi in cui risulti gia' disposta la concessione del contributo, le variazioni saranno assistibili nei limiti della contribuzione gia' determinata. Le variazioni ai piani di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 14 agosto 1982, n. 599, non comunicate entro il 30 giugno 1983, possono essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso l'ammontare del contributo non puo' superare quello corrispondente al piano di investimento originario.

Testo vigente dal 5 aprile 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-22;111~art8 · fonte del testo

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