Art. 18 — Trattamento di plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili in esecuzione dei piani di cui all'articolo 15 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B alle condizioni e modalita' previste dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, purche' siano reinvestite nei due anni successivi all'approvazione dei piani. I beni immobili suddetti devono essere posseduti anteriormente al 1 gennaio 1963.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art18 · fonte del testo

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