Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi del porto la tassa supplementare e' pagata una sola volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta dai rimorchiatori unitamente alla tassa di ancoraggio ed e' liquidata con il criterio indicato nell'articolo 7 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art7 · fonte del testo

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