Il numero 13 dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' sostituito dal seguente: "provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione e per la manutenzione dei beni demaniali marittimi di cui al precedente numero 4, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresi', quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioe' le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria".

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art2 · fonte del testo

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