In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.

Testo vigente dal 30 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-11-29;1224~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari