I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b), c) e d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. Per le opere indicate nell'art. 1, lettera d), la comunicazione puo' essere data all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che, in tal caso procedera' all'accertamento del danno, riferendone al Genio civile per gli effetti di cui al precedente comma. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Testo vigente dal 29 marzo 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;101~art3 · fonte del testo

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