Nelle delibere concernenti assegnazioni di fondi per la realizzazione di programmi e progetti il CIPE determina, per ciascuna assegnazione, il termine entro cui i fondi medesimi debbano essere impegnati e, per i progetti esecutivi, utilizzati. Trascorso tale termine, il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, delibera circa la revoca dell'assegnazione delle somme che non risultino impegnate o utilizzate e la contestuale diversa allocazione delle medesime nello ambito, ove possibile, degli interventi previsti dal titolo IV della presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 agosto 1982

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-07;526~art65 · fonte del testo

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