I diritti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro. Le imposte di bollo inerenti alle domande e ai documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 2 allegata alla presente legge sono pagate dagli interessati anticipatamente mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma. Le disposizioni dei due precedenti commi sostituiscono quelle stabilite nel primo comma dell'articolo 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, numero 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090. In relazione a quanto stabilito per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi dal secondo comma dell'articolo 3 sub articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 dicembre 1966, numero 1090, anche le operazioni indicate ai numeri 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 2 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli utenti, presso la loro sede; in tal caso le spese per l'indennita' di missione da corrispondere al personale operatore, con l'applicazione del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono a carico degli utenti stessi. La medesima facolta' e' estesa anche alle operazioni di cui al n. 1) della tabella 2 allegata alla presente legge, su richiesta e con spese a carico delle scuole per conducenti o di loro associazioni, per sedute di esame da effettuare fuori del comune sede dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o comunque in localita' distanti non meno di dieci chilometri dall'ufficio. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabilite le modalita' di attuazione della norma di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 20 ottobre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;625~art7 · fonte del testo

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