La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1 dovra' essere inderogabilmente basata, per l'esercizio 1976, sul pareggio del bilancio. Sono vietate assunzioni di personale amministrativo artistico e tecnico che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso gli enti alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie. Sono, altresi', vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro comportanti la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Testo vigente dal 20 aprile 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-08;115~art4 · fonte del testo

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