Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell'art. 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ridotto da dieci a cinque anni il periodo di decadenza ivi prevista. Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali osservando quanto e' previsto all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.

Testo vigente dal 28 febbraio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-02-01;53~art6 · fonte del testo

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