Art. 53 — Ripartizione territoriale della spesa

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, e' riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, numero 717. Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnera' annualmente uno quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli Istituti od enti di Interesse agricolo o forestale, istituiti a norma delle leggi regionali. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 57.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art53 · fonte del testo

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