I mutui di cui al precedente articolo 50, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo. Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sara' assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale I mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art51 · fonte del testo

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