Art. 20 — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

  • a)di estendere l'irrigazione;
  • b)di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
  • c)di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversita' naturali. Sulle disponibilita' finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo e riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art20 · fonte del testo

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