Per consentire il libero sviluppo delle attivita' artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della citta' e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designera', d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove e' consentito lo sviluppo delle predette attivita'. Dal momento della predetta designazione, e' fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.

Testo vigente dal 11 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;583~art13 · fonte del testo

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