La procedura abbreviata e' regolata dalle seguenti norme:

  • a)il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Venezia, dispone perche', in contraddittorio col Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza ed in base alle norme di valutazione di cui all'art. 9, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia, determina, la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa. Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
  • b)nel decreto di determinazione delle indennita' il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'indennita' di cui sopra;
  • c)effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
  • d)il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;
  • e)nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
  • f)trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
  • g)le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita all'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 9 della presente legge.

Testo vigente dal 28 aprile 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;294~art11 · fonte del testo

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