Nel caso di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade, il concorso statale non puo' superare il 40 per cento del costo di costruzione riconosciuto ammissibile. La durata della concessione non puo' superare gli anni trenta dall'apertura all'esercizio dell'autostrada. A decorrere dal quinto anno di apertura al traffico dell'autostrada, sul gettito lordo del diritto di pedaggio eccedente il 10 per cento di quello tenuto a base del piano finanziario inserito nella convenzione con cui e' disciplinata la concessione, e' devoluta allo Stato una aliquota non inferiore alla percentuale di contributo concesso dallo Stato stesso. L'aliquota e' soggetta a revisione triennale. Le domande per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada sono presentate all'A.N.A.S. Nelle concessioni di cui ai presente articolo sono, a parita' di condizioni, preferiti gli enti di diritto pubblico od i loro consorzi o le societa' da essi costituite o nelle quali essi abbiano la maggioranza azionaria. La concessione e' accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione.

Testo vigente dal 8 giugno 1955

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-05-21;463~art3 · fonte del testo

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