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Miscellanea
Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano- Cremona-Po
Legge 24 agosto 1941, n. 1044
- Aggiornato al
- 20 giugno 1995
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di…
- Art. 2Sono organi del Consorzio: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il presidente ed il…
- Art. 3Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilita' ed…
- Art. 4Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma…
- Art. 5Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po…
- Art. 6Per gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di…
- Art. 7Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire…
- Art. 8Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Milano, prevista in lire…
- Art. 9Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Cremona, prevista in lire…
- Art. 10Il contributo dello Stato nei decreti Ministeriali di concessione sara' commisurato…
- Art. 11Il patrimonio in gestione dell'Ufficio liquidazione enti portuali padani sara' ceduto al…
- Art. 12I lavori sono eseguiti dal Consorzio secondo le norme di legge, di regolamento e del…
- Art. 13Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po e' autorizzato a contrarre col Consorzio di…
- Art. 14Lo Stato concorrera' nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con…
- Art. 15Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano…
- Art. 16Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e…
