Il valore di stima di cui all'art. 7, comma secondo, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 787, e' determinato al netto dei contributi accordati a norma dell'art. 3 della presente legge limitatamente alla parte gia' corrisposta o vincolata per operazioni finanziarie. Per le tramvie e filovie extraurbane e per le funivie che formino oggetto di nuova concessione a termine del precedente art. 14 il pagamento del prezzo di stima e' a carico dell'ente concessionario. Il prezzo di stima e' determinato dal Ministero dei trasporti sentita l'Intendenza di finanza. Esso ne da' comunicazione al nuovo concessionario, ed a quello decaduto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ciascuno degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente, nei confronti dell'altra parte, le sue istanze contro il prezzo determinato dallo Ispettorato generale. In questo caso la somma corrispondente deve essere depositata dal nuovo concessionario alla Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito. Col deposito del prezzo di stima il nuovo concessionario acquista la proprieta' degli impianti e dei materiali. Nel decidere sul prezzo l'autorita' giudiziaria dispone per lo svincolo della somma depositata in favore di colui o di coloro cui essa spetti.

Testo vigente dal 25 settembre 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari