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Miscellanea
Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi
Legge 21 luglio 1950, n. 818
- Aggiornato al
- 11 ottobre 1950
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana, si intendono estese…
- Art. 2Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 31…
- Art. 3Nella determinazione dei valori venali dei terreni ai fini della liquidazione della…
- Art. 4Il termine di due anni previsto dall'art. 7, secondo comma, n. 1 del decreto legislativo…
- Art. 5I Comuni di cui all'art. 1 fanno parte del Consorzio per la zona apuana. Ciascuno dei…
- Art. 6Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio modifichera' il…
- Art. 7Non sono applicabili ai Comuni predetti le disposizioni degli articoli 9 e 11 del decreto…
