All'atto della liquidazione degli assegni da corrispondersi a termini del precedente art. 2, verranno recuperate le somme che il personale avesse percepito a titolo di anticipazioni varie, nonche' le somme di cui lo stesso fosse eventualmente debitore per residuo debito per cessione sullo stipendio o sulla paga, oppure per altro titolo verso l'Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 16 novembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-10-20;808~art5 · fonte del testo

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