La Commissione indicata dal precedente articolo 11, istituita con decreto 10 luglio 1984 del Ministro per la funzione pubblica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1985, n. 7, assume carattere permanente. Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT), in base alla vigente normativa. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sara' fissato il compenso da attribuire ai componenti della Commissione di cui al primo comma, che viene integrata con un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Agli stessi fini indicati nel decreto istitutivo della Commissione di cui al primo comma, e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte di diritto della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole amministrazioni, che esercitano competenze connesse a quelle esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa' carico al capitolo 2001 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo vigente dal 24 agosto 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-08-22;444~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari