L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati stessi".

Testo vigente dal 19 luglio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-06-27;820~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari