La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952. Le tasse, di cui all'art. 1, n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all'art. 8 della presente legge, nonche' le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 marzo 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-03-14;128~art11 · fonte del testo

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