Il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa stabilita per l'esclusivo trasporto di cose, previsto dagli articoli 27 e 28 del regio decreto "iO dicembre 1923, n. 3283, e' autorizzato dall'autorita' politica, ai fini dell'ordine pubblico, con speciale permesso di durata non superiore a cinque giorni. L'autorizzazione e' subordinata al nulla osta dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, provveduto ad accertare anche l'efficienza dell'autocarro a trasportare senza pericolo persone sull'itinerario indicato nella domanda, rilascia il certificato, previo pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 184 della tabella allegato A al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604.

Testo vigente dal 19 gennaio 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-01-17;6~art11 · fonte del testo

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