Art. 4 — Facoltà agli esattori di chiedere la rescissione del contratto

Gli esattori potranno chiedere la rescissione dei contratti in corso, con decorrenza dal 1 gennaio 1950. La relativa, domanda dovra' essere presentata, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - entro il termine perentorio di trenta, giorni dall'entrata, in vigore della presente legge. Non sara' tenuto conto delle domande presentate a, qualsiasi altro ufficio e di quelle che trasmesse per posta pervengano al Ministero dopo il termine indicato. E' in facolta' del Ministro per le finanze di provvedere con proprio decreto al collocamento d'ufficio delle esattorie che si renderanno vacanti per effetto della rescissione.

Testo vigente dal 30 dicembre 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;944~art4 · fonte del testo

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