Art. 6 — Finanziamenti agevolati

La precedenza nei finanziamenti a tasso agevolato, di cui all'articolo 27 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' accordata sulla base delle certificazioni previste dall'articolo 36 della stessa legge n. 763 del 1981, estese all'attestazione dell'esercizio di attivita' industriale, commerciale ed artigianale da parte dei profughi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-15;344~art6 · fonte del testo

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